Analisi – A partire dal 2008 con la Direttiva Rimpatri, attraverso il Patto su migrazione e asilo del 2024, fino al voto della Commissione LIBE del 9 marzo 2026, l’UE intensifica le norme sui rimpatri, anche se persiste il dilemma tra operatività e tutela dei diritti fondamentali.
LE FONDAMENTA GIURIDICHE: LA DIRETTIVA RIMPATRI E LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE
Il 16 dicembre 2008 l’allora Comunità Europea (CE), divenuta poi Unione Europea con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’anno seguente, varò la Direttiva 2008/115/CE, nota anche come “Direttiva Rimpatri”. Prima della sua adozione ciascuno Stato membro gestiva i rimpatri dei cittadini irregolari sulla base di normative nazionali, con risultati disomogenei e gradi di tutela difformi.
La Direttiva introdusse procedure comuni fondate sul principio di “partenza volontaria” come scelta primaria: allo straniero irregolare veniva concesso un termine entro cui lasciare il territorio. Solo al termine di questo periodo, o in caso di rischio di fuga, domande fraudolente o minacce all’ordine pubblico, poteva essere disposto il rimpatrio forzato. La direttiva stabilì inoltre un limite massimo di 18 mesi per la detenzione amministrativa, prorogabili esclusivamente in caso di gravi impedimenti alla cooperazione. L’intero sistema fu ancorato alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, rendendo centrali nelle decisioni di rimpatrio l’articolo 19, sul divieto di espulsioni collettive e al principio di non-refoulement (principio di non-respingimento verso territori in cui la vita o la libertà dell’individuo potrebbero essere minacciati) e l’articolo 47, che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
Nonostante l’apparente solidità di questo impianto normativo, la Direttiva mostrò presto i suoi limiti: i tassi di rimpatrio effettivo rimasero cronicamente bassi, soprattutto a causa della scarsa cooperazione dei Paesi d’origine, della frammentazione procedurale tra Stati membri e dell’assenza di un meccanismo comune di riconoscimento reciproco sulle decisioni di rimpatrio. La grave crisi migratoria del biennio 2015-2016 rese tali lacune insormontabili.
Fig. 1 – La bandiera europea al Parlamento europeo, Strasburgo
LA PROPOSTA DI UN NUOVO REGOLAMENTO
Queste inefficienze strutturali hanno reso necessaria una nuova riforma organica. Il 14 maggio 2024, il Consiglio dell’UE ha adottato il Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, comprendente più regolamenti e una direttiva, volti a rafforzare la gestione delle frontiere esterne, armonizzare le procedure di asilo e migliorare la cooperazione tra Stati membri, anche attraverso partenariati internazionali con i Paesi di origine e di transito.
Il Patto non abroga la Direttiva Rimpatri, ma ne riconosce i limiti e ne prevede la sostituzione con un nuovo Regolamento dedicato, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo giugno.
Proprio in questa prospettiva la Commissione Europea ha presentato nel marzo del 2025 una proposta di regolamento che:
- Introduce un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, che consente a uno Stato membro di eseguire direttamente un provvedimento adottato da un altro Paese dell’UE, evitando che la procedura debba ricominciare da capo.
- Rafforza l’obbligo di cooperazione dei cittadini di Paesi terzi durante la procedura di rimpatrio, imponendo la collaborazione nell’identificazione e nell’ottenimento dei documenti di viaggio.
- Prevede la possibilità di effettuare rimpatri verso Paesi terzi con cui l’UE o gli Stati membri abbiano concluso specifici accordi, aprendo alla creazione di strutture esterne di gestione dei rimpatri.
Su questa proposta si è poi aperto il confronto politico all’interno del Parlamento Europeo. Il 9 marzo 2026 la Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni (LIBE) ha adottato la propria posizione negoziale, avviando il percorso che porterà ai negoziati interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione.
Embed from Getty ImagesFig. 2 – Malik Azmani, relatore (rapporteur) della proposta di modifica della Direttiva Rimpatri
IL VOTO LIBE DEL 9 MARZO 2026: CONTENUTO E CRITICITÀ
Il 9 marzo la Commissione LIBE ha adottato il proprio orientamento sulle modifiche alla proposta di regolamento sui rimpatri, con 41 voti favorevoli, 32 contrari e un’astensione.
La votazione è stata frutto di diversi compromessi: il relatore, l’olandese Malik Azmani (Renew Europe, gruppo politico centrista), aveva proposto un testo strutturato sulla base della proposta della Commissione di marzo 2025. Tuttavia, le trattative con Socialisti e Democratici (S&D) e con il Partito Popolare Europeo (EPP) si sono arenate su diritti e garanzie procedurali, portando all’approvazione di una soluzione alternativa più rigida, proposta dal partito popolare e sostenuta da conservatori e destra radicale (ECR e alleati sovranisti).
Questa alleanza ha superato la tradizionale maggioranza “pro-europea”, sconvolgendo equilibri consolidati sulla migrazione e dimostrando come la pressione politica interna, alimentata da un’opinione pubblica preoccupata per flussi migratori irregolari e sicurezza, stia spingendo il Parlamento verso posizioni più rigorose. I gruppi progressisti (S&D, Verdi, Sinistra) hanno compattamente votato contro, denunciando un testo che indebolirebbe le protezioni, mancherebbe di efficacia ma, soprattutto, rischierebbe di violare la Carta dei Diritti Fondamentali.
Il testo approvato mantiene l’impianto della proposta della Commissione, ma ne rafforza alcuni elementi chiave, rendendo più incisivi gli strumenti per l’esecuzione dei rimpatri:
- Amplia la possibilità di trattenimento amministrativo fino a 24 mesi per cittadini di Paesi terzi destinatari di una decisione di rimpatrio in casi quali mancata cooperazione, rischio di fuga o pericolo per la sicurezza, ponendo interrogativi sulla compatibilità con l’articolo 6 CDFUE (diritto alla libertà e alla sicurezza)
- Consolida il meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra Stati membri, che dovranno eseguirle entro il 1° luglio 2027, superando uno dei principali limiti del sistema precedente.
- Conferma la possibilità di rimpatri verso un paese terzo “sicuro” (non necessariamente il Paese d’origine della persona), aprendo a forme di esternalizzazione della gestione dei migratoria; un caso emblematico è quello dei “return hubs”, centri di detenzione amministrativa dove vengono collocati i migranti irregolari in attesa di un provvedimento di espulsione. Ciò solleva dubbi sul rispetto del principio di non-refoulement.
Sul versante garanzie, il testo introduce un meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali durante le operazioni di allontanamento ed esclude i minori non accompagnati dagli accordi di trasferimento verso Paesi terzi.
Il contrasto tra il funzionamento pratico del sistema e tutela dei diritti fondamentali rimane irrisolto. In un contesto di pressione politica interna per soluzioni più severe, il trilogo (negoziazione tra Commissione Europea, il Consiglio dell’UE e il Parlamento Europeo) potrebbe rappresentare la prova della capacità dell’UE di conciliare la gestione della migrazione irregolare con il rispetto della propria architettura istituzionale, due obiettivi che l’ordinamento europeo continua a ritenere irrinunciabili.
Maria Grazia Saccà
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