In 3 sorsi – A gennaio 2017 è entrata in vigore una nuova legge che regola la gestione delle organizzazioni non governative di origine straniera operanti nel territorio della Repubblica Popolare Cinese. Molte critiche sono state avanzate per i poteri attributi al Ministero di Pubblica Sicurezza, ora incaricato di supervisionare le ONG internazionali. A fine gennaio un primo gruppo di ONG di origine straniera si è registrato negli uffici preposti a Shanghai, Pechino e nel Guangdong
1. LA NUOVA LEGGE – Il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova legge che regola la gestione delle organizzazioni non governative (ONG) di origine straniera operanti nel territorio cinese. Nel dicembre 2014 l’Assemblea Nazionale del Popolo, l’unico organo legislativo in Cina, annunciò l’inizio della stesura di una legge ad hoc per regolare l’attività delle ONG straniere. Sebbene la prima bozza non venne diffusa pubblicamente, ben presto iniziò a circolare una traduzione inglese non ufficiale che evidenziava i tratti salienti della normativa in discussione: primo fra tutti, il trasferimento dell’autorità di registrazione e gestione delle ONG internazionali dal Ministero degli Affari Civili a quello di Pubblica Sicurezza, che non ha alcuna esperienza nel relazionarsi con la società civile in Cina. A seguito dei numerosi commenti circa le restrizioni imposte, una seconda proposta di legge venne rilasciata pubblicamente nel maggio 2015 con il preciso scopo di sollecitare commenti da parte della popolazione. L’approvazione definitiva dell’Assemblea Nazionale del Popolo arriverà solamente il 28 Aprile 2016. L’iniziativa della Repubblica Popolare Cinese (RPC) non è unica nel suo genere: misure simili sono state adottate in altri Paesi della regione asiatica, come India e Cambogia, e in nazioni africane come Egitto e Uganda.
Fig.1 – Guo Shengkun, Ministro della Pubblica Sicurezza in carica, durante la cerimonia di chiusura dell’Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino, marzo 2013
2. IL CONTENUTO – Per le ONG che vogliono operare legalmente nel territorio cinese ed essere quindi protette dalla normativa recentemente entrata in vigore, la nuova legge stabilisce due modus operandi. Nel caso si voglia stabilire un ufficio di rappresentanza è necessario ottenere l’approvazione di un’Unità di Supervisione Professionale (PSU), sostanzialmente un’agenzia affiliata al Governo cinese che operi nella stessa area della ONG straniera, e successivamente registrarsi presso un ufficio del Ministero di Pubblica Sicurezza. L’esistenza di questo cosiddetto dual management system rappresenta uno degli aspetti più controversi: da un lato la legge rafforza il potere delle autorità cinesi di raccogliere informazioni circa le attività delle ONG internazionali, aumentando così la protezione dalle potenziali minacce esterne alla stabilità sociale del Regno di Mezzo. Dall’altro invece, la legge aumenta il grado di responsabilità e trasparenza richiesto alle autorità preposte all’applicazione della legge, principalmente quelle di pubblica sicurezza. Diverso è invece il sistema per le ONG internazionali che vogliono semplicemente portare avanti delle attività temporanee sul territorio della RPC. L’ONG straniera, in questo caso, deve trovare un partner cinese a cui affidarsi e compilare dei moduli per informare gli uffici di pubblica sicurezza circa le attività che verranno svolte. Il sistema risulta quindi semplificato e non è necessario attendere l’approvazione degli uffici di pubblica sicurezza.
Fig. 2 – Manifestazione del WWF a Pechino in occasione dell’Ora della Terra (Earth Hour), marzo 2014
La legge inoltre stabilisce chiaramente che le ONG internazionali hanno il permesso di operare in specifiche aree che possono apportare benefici al welfare cinese: infatti tra i campi consentiti troviamo, ad esempio, istruzione, cultura, scienza e tecnologia, ed alleviamento della povertà. Le organizzazioni non governative straniere non possono poi impegnarsi in attività di raccolta fondi nel territorio cinese e in attività di stampo politico: in particolare quest’ultima limitazione è vista come problematica, poiché manca una chiara definizione di ciò che costituisce attività politica e poiché spesso le attività delle ONG potrebbero implicare alcune attività considerabili come “politiche”. In aggiunta, la nuova normativa dichiara che le ONG di origine straniera non devono rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’unità nazionale, escludendo di fatto quei campi che la leadership della RPC riconosce come potenzialmente minacciosi, ad esempio quello dei diritti civili e politici. Esiste quindi il rischio che la legge venga applicata in maniera arbitraria, poiché gli ampi poteri garantiti al Ministero di Pubblica Sicurezza e ad i suoi uffici consentono, in caso di sospette violazioni, di imporre la cessazione delle attività alle organizzazioni internazionali. È inoltre presumibile che le ONG internazionali operanti in quelle aree riconosciute dal Partito come delicate dal punto di vista politico possano essere maggiormente prese di mira.
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Fig. 3 – Nuove reclute della polizia prestano giuramento a Pechino, febbraio 2011
3. LA SITUAZIONE ATTUALE – La prima regolamentazione che ha concesso alle ONG internazionali di operare sul territorio cinese è stata quella relativa alle camere di commercio. Successivamente sono state incluse altre forme di organizzazione, come le fondazioni, ma per una legge che comprendesse una più ampia definizione di ONG si è dovuto aspettare il 2017. Quantificare il numero esatto di ONG internazionali operanti nel territorio cinese è, ad oggi, molto difficile. Prima di questa legge, la maggior parte delle ONG, non rientrando nelle categorie regolamentate, operava senza essere registrata: secondo un report del China Development Brief, nel 2012 il numero delle organizzazioni e delle fondazioni registrate arrivava appena a 18. Si stima che il numero totale delle ONG, registrate e non, oscilli tra le 1000 e le 6000 unità. Le ONG che operano nella RPC sono di diverso stampo: si va dalle fondazioni private, come la Ford Foundation e la Melinda and Bill Gates Foundation, alle organizzazioni umanitarie e per lo sviluppo, come Save the Children e il WWF, passando per i think tank, come il Carnegie Endowment for International Peace, e le associazioni professionali, come l’American Bar Association. A partire da gennaio 2017 si sono visti i primi risultati di questa nuova regolamentazione: sono infatti avvenute le prime registrazioni di alcune delle ONG internazionali operanti in Cina presso gli uffici di pubblica sicurezza a Shanghai, Pechino e nel Guangdong.
Ludovica Meacci
[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]Un chicco in più
Come spiegato nel report del 2012 di China Development Brief, il termine “organizzazione non governativa” e il suo acronimo ONG divennero di uso comune a partire dal secondo dopoguerra, quando le organizzazioni governative (OG) affiliate alle Nazioni Unite iniziarono ad invitare altre organizzazioni come osservatori ai loro meeting ed eventi; in questo momento si iniziò a diffondere l’uso dell’acronimo ONG, per distinguere queste organizzazioni da quelle di stampo governativo. [/box]
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