Analisi – Lo scorso 20 marzo un decreto presidenziale di Erdoğan ha sancito il recesso della Turchia dalla Convenzione di Istanbul. Tale decisione, a detta del Presidente turco, si è resa necessaria per salvaguardare l’unità familiare, dissuadere i divorzi e limitare la visibilità della comunità LGBTQ.
LA DECISIONE DI ERDOÄžAN
Il 20 marzo 2021 il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha firmato il recesso unilaterale della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, prima Convenzione vincolante del Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
Tale notizia non riveste il carattere assoluto di novità in quanto il ritiro era già stato prospettato nell’estate 2020 dagli esponenti del partito conservatore turco AKP (Partito della Giustizia e dello Sviluppo).
L’attuale forza di maggioranza, infatti, non ha sottaciuto la propria contrarietà alla Convenzione stipulata dall’ex premier Abdullah Gül nel 2011, poiché evidentemente non in linea con la politica conservatrice, islamica e nazionalista propria del partito.
Dal canto suo Erdoğan ha giustificato il recesso come mezzo per preservare e tutelare i valori della famiglia tradizionale e l’unità familiare. Infatti, secondo le comunicazioni rese note dalla presidenza turca il 22 marzo scorso, la Convenzione, originariamente intesa per promuovere i diritti delle donne, sarebbe stata “dirottata da un gruppo di persone che tentavano di normalizzare l’omosessualità ”, il che avrebbe reso la Convenzione non più conforme ai valori sociali e familiari della Turchia, analizzati più nel dettaglio nel secondo paragrafo di questo articolo.
D’altra parte la medesima comunicazione in parola ha altresì garantito che tale decisione non potrà in alcun modo “compromettere la protezione delle donne”, ma che la sicurezza e i diritti femminili continueranno a essere annoverati tra le priorità del Governo.
Fig. 1 – Recep Tayyip ErdoÄźan, Presidente turco e leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP)
I VALORI SOCIALI E FAMILIARI TURCHI
Per comprendere appieno quali siano gli effettivi valori sociali e familiari che governano la Repubblica turca non può sottacersi, in questa analisi, la forte dicotomia esistente tra diritto laico e influenze di prassi consolidate proprie del sistema turco.
Sebbene tali fonti possano sembrare autonome e distanti, quasi escludenti l’un l’altra, esse spesso collimano: basti pensare che prima della nascita della Repubblica di Turchia nel 1923, l’Impero ottomano aveva trasposto e incorporato i principi shariatici propri della religione islamica nella legge che regolava lo Stato. Per tale ragione anche la Costituzione di cui si dotò la neonata Repubblica di Turchia nel 1924 menzionava come religione di Stato l’Islam, disposizione modificata nel 1937 in favore della laicità dello Stato.
Nonostante l’attuale ordinamento costituzionale turco risulti laico, una parte della politica sociale turca parrebbe rimasta imperniata su tradizionali retaggi religiosi islamisti, che in tal caso incidono negativamente sullo status di donne e omosessuali, come si dirà più avanti.
Infatti l’attuale partito di maggioranza, l’AKP, Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, fondato nel 2001 proprio dal premier Erdoğan, ha riportato alla ribalta la religione: investimenti pubblici in strutture e programmi religiosi, restrizioni al consumo di alcool e l’invito per i giovani a dar vita ad una generazione di musulmani che onorino la grandezza del Paese.
Invero il partito, pur professandosi nei primi anni come filo-occidentale, liberale ed europeista (tanto da condurre la Turchia a richiedere l’ingresso nell’Unione europea), ha sempre mantenuto forti legami con coalizioni islamiste.
Pertanto, nonostante la proclamata laicitĂ della Turchia, pare che alcuni principi religiosi, permeando ancora il tessuto sociologico e culturale del Paese, non abbiano smesso di intersecarsi sistematicamente con la politica, rappresentazione fedele del proprio elettorato e, conseguentemente, di buona parte del popolo.
Fig. 2 – Una donna nella moschea blu, Istanbul
LA CONDIZIONE DELLA COMUNITĂ€ LGBTQ
Alla luce di tutto ciò le comunicazioni ufficiali fornite dal Governo turco lascerebbero intendere che il recesso dalla Convenzione di Istanbul si sia giustificato non per una mancata volontà di tutela delle donne, quanto piuttosto per evitare un incoraggiamento e una maggiore visibilità della comunità LGBTQ.
Nei fatti però l’omosessualità era stata resa legale nell’Impero ottomano già nel 1858 e tale legalizzazione è stata recepita anche dalla successiva Repubblica turca sin dal 1923. Pur essendo legale, l’omosessualità non è ad oggi tutelata in Turchia: non ci sono leggi che salvaguardino le condizioni legali delle coppie formate da persone dello stesso sesso, né che proteggano la comunità degli LGBTQ dalla discriminazione.
Tuttavia l’atteggiamento statale turco è tutt’altro che neutrale: c’è una forte ambivalenza tra la legge interna e l’applicazione concreta della stessa.
Invero le Autorità turche spesso applicano estensivamente le norme contenute nella parte settima del codice penale a proposito di “reati contro la pubblica morale” (artt. da 225 a 229) e in particolare l’“esibizionismo pubblico” ex art. 225 per incriminare soggetti LGBTQ.
Nondimeno anche il Governo ha espresso numerose volte la propria reticenza e contrarietà sul tema: da ultimo, il 2 febbraio scorso il vicepresidente Süleyman Soylu, a seguito di una protesta che aveva visto coinvolti degli omosessuali, si era indirizzato a questi appellandoli “pervertiti LGBT”.
Non meno allarmante è stato l’appoggio fornito dal Presidente turco e dal suo portavoce alle parole dell’Imam Ali Erbaş, capo della Direzione degli Affari religiosi della Turchia, recitate durante un sermone il 24 aprile 2020, con le quali aveva affermato come gli omosessuali portassero malattie e decadimento e che fosse necessario proteggere le persone da quel male.
Queste affermazioni da parte di esponenti politici e la presa di posizione del Governo circa il recesso dalla Convenzione di Istanbul, dettato dalla volontà di non normalizzare la comunità LGBTQ, appaiono quasi paradossali se si considera che l’omosessualità in Turchia è tecnicamente legale e non perseguibile.
Fig. 3 – Membri del Parlamento europeo esprimono il loro sostegno per i diritti LGBTQ
I POSSIBILI SCENARI
Nonostante i tentativi dei politici di maggioranza di rassicurare l’opinione pubblica e mitigare le aspre critiche mosse al Governo, la situazione in Turchia appare comunque allarmante.
Infatti il recesso ha causato numerose proteste nelle principali cittĂ turche (Ankara, Istanbul e Kadikoy), attirando centinaia di manifestanti e associazioni di parte.
A seguito del recesso il principale partito di opposizione socialdemocratico, il CHP (Partito Popolare Repubblicano) ha immediatamente annunciato la volontĂ di ricorrere avverso il decreto presidenziale dinanzi al Consiglio di Stato di Ankara.
Parimenti, sul piano internazionale, non sono mancate le critiche: il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha definito il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul “deplorevole perchĂ© compromette la protezione delle donne in Turchia, in tutta Europa e oltre”.
Ad oggi si guarda con timore anche ad altri Paesi dell’Est Europa, che potrebbero, seguendo l’apripista turco, recedere dalla Convenzione di Istanbul.
Tale eventualità non viene solo provocatoriamente richiamata nella comunicazione della presidenza turca del 22 marzo scorso, in cui si menzionano sei Stati membri dell’Unione europea solo firmatari dell’accordo, ma è concretamente già stata esperita dalla Polonia, che ha attivato le procedure per ritirarsi dalla Convenzione il 27 luglio 2020.
Dunque appare preoccupante l’eventualità che gli Stati membri che non hanno mai ratificato la Convenzione del 2011 avviino le procedure necessarie per il recesso ed è pertanto auspicabile un intervento concreto e significativo da parte delle principali Istituzioni internazionali ed europee al fine di arginare tale fenomeno.
Stefania Rutigliano
Immagine di copertina: Photo by RiZeLLi is licensed under CC BY-NC-SA