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Perù vs. Cile: una Corte “indecisa”

Il 27 gennaio scorso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) con sede all’Aia, Paesi Bassi, ha reso nota la sua decisione sul giudizio che vedeva confrontarsi il Cile ed il Perù quanto alla loro frontiera marittima. Ha scelto per una via di mezzo fra le pretese delle due parti. Questa decisione rianima il dibattito sulla sua tendenza “storica” a decidere in modo “salomonico”. É giusto così?

Da Santiago del Cile

LA SENTENZA – Il 27 gennaio scorso la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) con sede all’Aia, Paesi Bassi, ha reso nota la sua decisione sulla controversia che vedeva confrontarsi il Cile ed il Perù quanto alla loro frontiera marittima. Una contesa che ha le sue origini fin dalla Guerra del Pacifico che, alla fine del secolo XIX oppose i due Paesi e al termine della quale il Perù perse cospicui territori – oggi di grande valore per lo sfruttamento minerario. Tra l’altro fu la Bolivia, partecipante anch’essa al conflitto al fianco del Perù, ad uscire maggiormente danneggiata con la perdita di un’abbondante porzione di territorio che le consentiva l’accesso all’Oceano Pacifico e che oggi reclama proprio al Cile (per l’appunto con un altro giudizio presentato alla Corte dell’Aia).

Come molto spesso ci ha abituato la CIG, la decisione di questa Corte Internazionale istituita nel 1945 (successore del Tribunale di Giustizia Permanente della Società delle Nazioni) è stata di tipo salomonico. Cioè non ha dato piena ragione a una delle parti ma ha preferito prendere una decisione diplomatica in modo che lo sconfitto non perdesse tutto.

LA STORIA IN BREVE – Nel 2008 il Perù denuncia il Cile. Lima sostiene che la linea di confine che corre sul parallelo non corrisponde al diritto internazionale. Secondo la consuetudine codificata a partire dalla Conferenza del Mare del 1982 e sancita nella Convenzione sui Diritti del Mare (UNICLOS) ratificata nel 1994, i confini marittimi dovrebbero stabilirsi sulla base di una linea equidistante definita prendendo in considerazione la morfologia delle coste. Il Cile, nella sua difesa, risponde che i due Paesi hanno firmato accordi nel 1952 e ‘54 che già stabiliscono la frontiera sul parallelo. Il Cile ha affermato quindi il principio del Pacta Sunt Servanda riguardo alla primazia dei trattatati per quanto riguarda la definizione delle relazioni fra Stati.

UNA VITTORIA INCOMPLETA – La CIG ha espresso il suo verdetto alla fine di gennaio. E come detto, questo è stato salomonico. Infatti la Corte, pur disconoscendo agli accordi il valore di trattati, ha riconosciuto al Cile la validità del parallelo come linea frontiera, però solo fino ad 80 miglia di distanza dalla costa. Da questo punto in poi (cioè fino alle 200 miglia nautiche, limite che la Convenzione del Mare ha concesso agli Stati per reclamare una Zona Economica Esclusiva – e quindi i diritti di pesca e sfruttamento delle risorse sottomarine – ha tracciato per l’appunto una bisettrice diagonale ed equidistante. In questo modo, il Cile cede al Perù 22.000 km2 di acque sovrane alle quali si aggiungono per il Perù circa 28.000 km2 di mare esterno che entrano a far parte della sua zona di sfruttamento esclusivo. Si tratta, in concreto, di una vittoria per il Perù, ma non completa. La Corte per giustificare la sua decisione ha fatto riferimento agli usi nel corso degli anni ed alla pratica da parte dei pescatori artigianali cileni e delle multinazionali peschiere di utilizzo della porzione di mare fino a 80 miglia. Dopodiché, a partire dal miglio 80, ha tracciato il nuovo limite con una diagonale equidistante. La Corte, quindi, non ha propriamente deciso sulla base del diritto internazionale, in primo luogo la validità dei trattati non avendo riconosciuto come tali quelli esistenti fra Cile e Perù, ed in secondo luogo la Convenzione Internazionale sul Diritto del Mare (che ha applicato, ma solo in parte).

I PRECEDENTI – Prima di questa decisione ci sono stati vari casi, riguardanti dispute sulle frontiere, nei quali infatti la Corte ha deciso in forma simile.

Nel 2009, in un giudizio tra Romania e Ucraina relativo ai limiti marittimi nel Mar Nero, la decisione della Corte è stata un punto di incontro fra le richieste di ciascuna delle parti. Più in là nel tempo, nel 1969, in un giudizio che vedeva coinvolti Danimarca, Germania e Olanda quanto alle pretese sulla Piattaforma Continentale del Mare del Nord – una zona ricca in petrolio e gas – la Corte ha preso una decisione ancora una volta diplomatica. Nel 2008, un caso che opponeva Malesia e Singapore per il possesso di alcune isole nello stretto di Singapore fu risolto dividendo in due i territori contesi.

In un altro ambito, la CIG interpellata dalla Serbia sulla legittimità della dichiarazione d’indipendenza del Kosovo, nel 2010 concludeva che “la secessione del Kosovo non è contraria al diritto internazionale” lasciando quindi irrisolta la questione.

Per fortuna non mancano i casi nei quali la CIG ha reso giudizi chiari e definitivi, contribuendo quindi a forgiare il diritto internazionale. Ciononostante la tendenza a prendere decisioni salomoniche da parte della CIG rimane fortemente controversa. Per esempio, nel caso del Cile contro Perù si sono sollevate immediatamente alcune voci dalla parte cilena che considerano che sia meglio per il Cile ritirarsi dal Patto di Bogotà, un trattato multilaterale che sancisce il riconoscimento della competenza della CIG da parte dei Paesi latinoamericani.

Recentemente, nel 2013, in una disputa interposta dal Nicaragua contro la Colombia sull’estensione dei limiti marittimi nel Golfo del Messico, la decisione della Corte d’assegnare ampi lembi di mare a Nicaragua (una estensione marittima che Colombia ha sempre considerato sua) ha provocato la reazione del presidente colombiano Juan Manuel Santos che ha minacciato di ritirare la Colombia dal Patto di Bogotà e di non implementare la decisione – obbligatoria – della Corte.

Nella mappa, i nuovi confini marittimi come deciso dalla CIG
Nella mappa, i nuovi confini marittimi come deciso dalla CIG

COME DECIDE LA CORTE – Da un altro punto di vista, i giuristi internazionali spiegano invece che il comportamento della CIG tanto criticato è perfettamente plausibile con il suo ruolo.

In primo luogo la Corte si muove nel terreno del diritto internazionale che è per sua natura fluido. Le fonti di diritto della CIG sono i trattati e circa 300 convenzioni internazionali alle quali gli Stati che hanno aderito hanno anche riconosciuto la competenza della Corte per risolvere le dispute. Comunque sia, contrariamente ai diritti nazionali, queste rimangono una fonte di diritto scarsa o insufficiente. La Corte si appoggia inoltre sulla pratica, costume e bibliografia di giuristi noti, ma non ciò non è sufficiente a colmare i vuoti.

In secondo luogo, forse quello che ancora di più spiega le decisioni salomoniche della Corte, la funzione principale della CIG è quella di preservare la pace, per cui è normale che le sue azioni tendano a rafforzare questo obiettivo.

Un altro problema della CIG che le vale le numerose critiche è quello dell’implementazione delle decisioni, che nel sistema internazionale, anche se obbligatorie, di fatto non contano con un meccanismo che permette d’imporle. Tra l’altro, proprio la tendenza “salomonica” avrebbe contribuito a generare malcontenti che non hanno favorito la piena adesione degli Stati a questo meccanismo.

La reazione del presidente Santos, che si é rifiutato di rispettare il verdetto nel caso con Nicaragua, è stata che “solamente un trattato può definire le frontiere e con il Nicaragua questo non esiste”, ha detto. Questo è solamente l’ultimo caso di una storia di non applicazione: Francia, Stati Uniti, Albania, Argentina, Guinea-Bissau, Iran, Malesia, Nigeria, Romania, Sudafrica, Thailandia, Islanda, Marocco, sono alcuni dei Paesi che non hanno rispettato le decisioni della CIG nonostante che le sue decisioni siano vincolanti e senza diritto d’appello.

Il caso più noto della giurisprudenza, per il fatto che vede coinvolti gli Stati Uniti, riguarda il rifiuto di questi ultimi d’indennizzare il Nicaragua dopo che la Corte aveva stabilito l’ingerenza illecita negli affari di questo Paese in quello che è conosciuto come il caso “Contras”, la guerriglia che risultò essere finanziata da Washington per destabilizzare il governo nicaraguense. Nel 1973, la Corte proibì alla Francia di realizzare test nucleari nel Pacifico sud che generavano piogge radioattive sul territorio neozelandese. Ciononostante, nei mesi successivi, Parigi effettuò 12 test addizionali.

Nel 1977, l’Argentina rifiutò la decisione della CIG che assegnava al Cile tre isole nel canale di Beagle (nello stretto di Magellano). La guerra tra i due Paesi fu evitata solamente grazie alla mediazione del Vaticano. E la lista delle inadempienze potrebbe continuare…

Il regolamento della CIG prevede, in realtà, un meccanismo d’imposizione attraverso il ricorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che può decidere sanzioni contro il Paese inadempiente. Siccome tutti i nodi prima o poi vengono al pettine, l’efficacia della Corte Internazionale di Giustizia si vede anch’essa confrontata con i limiti del sistema internazionale che il Consiglio di Sicurezza e la ONU personificano perfettamente. É infatti sufficiente il veto di uno dei cinque membri permanenti del Consiglio per rendere inutile tutto il processo anteriore svoltosi nella CIG. Nel caso USA-Nicaragua è andata così, come in un secondo caso che nel 1999 vedeva sempre gli Stati Uniti coinvolti e nel quale un cittadino tedesco fu condannato a morte nonostante la CIG avesse stabilito che gli Stati Uniti non l’avevano informato sul diritto di mettersi in contatto con il Consolato tedesco come prevede la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari. Gli Stati Uniti non ricevettero per questo nessuna sanzione.

CONFLITTI IN AMERICA LATINA – In America Latina si mantengono dieci conflitti territoriali. Di questi solamente tre, Colombia-Nicaragua del quale abbiamo parlato, Nicaragua-Costa Rica per la sovranità su un isolotto sul fiume frontiera di San Juan, e Cile-Bolivia (si tratta di un secondo processo che Santiago deve affrontare, dopo quello recentemente concluso col Perù, per l’accesso all’Oceano Pacifico che reclama La Paz) sono stati chiamati all’attenzione della Corte Internazionale. Tale assenza di volontà di ricorrere alla CIG può essere imputabile proprio alla debole traiettoria mostrata dalla CIG di operare “in diritto” (anche se l’Argentina ha minacciato di ricorrere alla CIG nel caso che la contrappone alla Gran Bretagna sulla sovranità delle isole Malvinas-Falkland) e al fatto che le decisioni siano inappellabili, cosa che può precludere qualsiasi rivendicazione posteriore. Ciononostante, l’America Latina ha il più alto numero di casi in processo nella Corte Internazionale attualmente, un segnale che dimostra una certa evoluzione delle relazioni verso una diramazione pacifica dei conflitti.

A questo punto è legittimo domandarsi sull’utilità di una Corte Internazionale che, per le ragioni sopra esposte, protende per soluzioni diplomatiche, finalizzate a non penalizzare nessuno, ma che finiscono spesso per scontentare entrambi i contendenti e le cui decisioni, oltretutto, non sono imponibili anche se obbligatorie, per cui le modalità ed i tempi d’implementazione vengono lasciati spesso all’iniziativa degli stessi Stati.

I sostenitori del multilateralismo considerano la funzione della CIG indispensabile in quanto simboleggia il meccanismo che permette di risolvere pacificamente i conflitti. Per i detrattori della Corte, questa non è in grado di compiere appieno la funzione per la quale fu creata in quanto le fonti di diritto che utilizza, come i meccanismi d’imposizione, non sono sufficienti a garantire il necessario senso di previsione che deve accompagnare gli Stati nella decisione di ricorrere alla CIG. Infine, le decisioni della Corte rimangono soggette alla volontà degli Stati sovrani. Per questo, secondo i critici, lo strumento migliore per garantire l’ordine internazionale rimangono i trattati sottoscritti volontariamente dalle parti.

Si può aggiungere che la sua funzione può essere addirittura controproducente. Colombia e Cile, in seguito alle decisioni della CIG, loro avverse, hanno minacciato di ritirarsi da questo organismo. In Cile sostengono che, non avendo questo Paese nessuna pretesa territoriale (o marittima) pendente, ha più da perdere che da guadagnare dalla sua adesione alla giurisdizione internazionale della CIG. E mantenendosi la tendenza della CIG a decidere salomonicamente si espone il Paese al rischio di vedersi mutilato di possessioni che considera sovrane. La Bolivia, che ha già presentato la sua denuncia contro il Cile per ottenere l’accesso all’Oceano Pacifico, ha assistito al processo dell’Aia con grande interesse in quanto le ha fornito legittime speranze d’ottenere un successo che, se risultasse essere anche solo parziale, significherebbe moltissimo in questa rivendicazione ormai centenaria di un popolo che oggi è conosciuto nel continente come dell’ “Altipiano”.

 

Gilles Cavaletto

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Gilles Cavaletto

Vivo a Santiago ma ho studiato temi europei. Ho lavorato in America Latina, in agenzie legate all’ONU attive nel tema della cooperazione internazionale. Per il “Caffè Geopolitico” seguo il Cile e Haiti, bellissima isola martoriata dal terremoto e dalla povertà nella quale ho lavorato.

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