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Il controllo dell’Artico e il ruolo dei cambiamenti climatici

La prospettiva di eventuali modifiche del paesaggio causate dal surriscaldamento della temperatura globale ha spinto gli Stati artici ad una rinnovata competizione per la delimitazione dei confini. Infatti, una potenziale riduzione della calotta artica renderebbe accessibili risorse sinora inesplorate. La contesa per l’estensione della giurisdizione nazionale sull’Artico sta avvenendo nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare a cui partecipano tutti gli Stati rivieraschi, con la sola eccezione degli Stati Uniti che non l’hanno mai ratificata. Oggi, il riacutizzarsi della rivalità per il possesso delle risorse energetiche ribadisce la centralità del diritto del mare e pone in una posizione di vantaggio gli Stati che saranno in grado di legittimare i propri obiettivi territoriali attraverso le regole di diritto pattizio

 

 

L’OPPORTUNITA’ DEL SURRISCALDAMENTO DELLA TEMPERATURA – La regione artica si configura come un oceano nel quale galleggia una banchina ghiacciata abitata da circa 3.5 milioni di persone. Dal punto di vista geopolitico, la sua rilevanza è nota per essere prevalentemente associata al potenziale di sfruttamento energetico conteso fra gli Stati artici (Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti). Sebbene non sia agevole quantificare con esattezza l’entitĂ  delle riserve a causa delle basse temperature e dell’inospitalitĂ  dei luoghi, si ritiene che il bacino possegga il 25% delle riserve mondiali di idrocarburi. L’elevato potenziale energetico va combinato con un altro fattore estremamente rilevante per lo sviluppo della regione: il cambiamento climatico di cui l’Artico sembra risentire in modo piĂą accentuato rispetto ad altre aree del pianeta. Negli ultimi decenni, l’estensione dei ghiacci ha subito una drastica riduzione e, qualora le previsioni fossero confermate, si arriverebbe ad una diminuzione di volume pari al 40% entro il 2050. Il fenomeno del cambiamento climatico è tradizionalmente osservato con allarme e preoccupazione, ma nell’Artico esso rappresenta eccezionalmente una opportunitĂ  geopolitica per gli Stati costieri.  Così, il degrado delle condizioni ambientali, unito all’innalzamento della temperatura, li ha indotti a valutare i fenomeni geomorfologici prevalentemente in termini di potenzialitĂ  economico-politiche. Infatti, ogni eventuale modifica del paesaggio derivante dal surriscaldamento della temperatura potrebbe facilitare l’individuazione di nuove rotte navali, nonchĂ© agevolare le prospezioni e le estrazioni di petrolio e di gas naturale. Se fino ad oggi le esplorazioni e le estrazioni di petrolio e gas naturale sono state ritenute antieconomiche a causa dell’elevato onere finanziario e poco praticabili per la morfologia del territorio, il fattore ambientale presenta nuove e vantaggiose opportunitĂ  di investimento. Queste nuove frontiere di esplorazione e di transito, che abbiamo giĂ  descritto in una precedente analisi, hanno riacutizzato la competizione degli Stati artici, interessati ad estendere la propria giurisdizione sia sul mare che sui fondali marini.

 

LA DISCIPLINA TERRITORIALE DELL’ARTICO – Per contestualizzare e comprendere la natura delle rivalitĂ  fra gli Stati rivieraschi, è necessario risalire al regime territoriale che disciplina la zona artica. Diversamente da quanto è accaduto per l’Antartide (regolato dal Trattato di Washington, 1961), l’Artide non è stato oggetto di alcuna disciplina internazionale di tipo pattizio. Si è invece sviluppata una cooperazione intergovernativa regionale volta a facilitare il dialogo fra gli Stati rivieraschi e sfociata nella costituzione di un foro sovrastatale, il Consiglio Artico (1996). La natura politica del Consiglio e le connessioni con la dinamiche nazionali hanno frustrato le potenzialitĂ  di elaborare una politica concertata fra gli Stati partecipanti. Posto, dunque, che il contesto del Consiglio Artico non sia rilevante ai fini della composizione delle controversie fra gli Stati, è necessario richiamare l’ambito normativo rappresentato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) che definisce diritti e responsabilitĂ  nell’utilizzo delle acque territoriali e dei mari aperti (o acque internazionali). L’UNCLOS non consente la rivendicazione della sovranitĂ  territoriale in alto mare (art. 86), ma permette agli Stati costieri di estendere la propria giurisdizione sugli spazi marini entro la cosiddetta Zona Economica Esclusiva (ZEE) che si estende fino a 200 miglia marine dalla costa. Entro questa distanza, lo Stato costiero possiede il diritto sovrano di sfruttamento di tutte le risorse naturali di superficie e dei fondali, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di strutture artificiali o fisse, il diritto di condurre attivitĂ  di ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente marino (artt. 57, 58, 86). Il fondamento giuridico della contesa fra gli Stati che si affacciano sull’area artica risiede nell’articolo 76 della Convenzione, che offre la possibilitĂ  ad uno Stato di rivendicare una ZEE  estesa fino al limite massimo di 350 miglia marine dalla costa qualora quest’ultimo riesca a dimostrare la continuitĂ  territoriale naturale con la sua piattaforma continentale.

 

La regione artica: di quanto si scioglieranno i ghiacci?
La regione artica: di quanto si scioglieranno i ghiacci?

LA CORSA ALLA SUDDIVISIONE DELLO SPAZIO ARTICO ED IL DIRITTO DEL MARE – Russia e Norvegia hanno giĂ  presentato alla Commissione delle Nazioni Unite sui Limiti della Piattaforma continentale la rivendicazione di estendere la propria giurisdizione fino al limite esterno di 350 miglia marine. La Danimarca, dal canto suo, rivendica con intransigenza il proprio diritto naturale di sovranitĂ  su tutto il territorio artico e sta lavorando per presentare alla Commissione delle Nazioni Unite evidenze del fatto che la piattaforma continentale groenlandese sia collegata al polo attraverso la dorsale sottomarina di Lomonosov. In questa contesa territoriale, la Russia appare la maggiore beneficiaria: ogni eventuale riduzione dei ghiacci libererebbe nuove risorse minerali ed energetiche, mentre l’intero settentrione acquisirebbe una nuova funzione strategica di difesa con collegamenti piĂą accessibili fra l’Atlantico ed il Pacifico. Lo stanziamento di ingenti investimenti allocati per dimostrare che le dorsali sottomarine di Lomonosov e Mendeleev sarebbero una continuazione della piattaforma continentale russa unita alle numerose attivitĂ  di tipo politico-diplomatico intraprese dal Cremlino (come ad esempio, l’organizzazione del secondo forum internazionale sull’Artico tenutosi nel 2011 ad  Arkhangelsk) testimoniano la ricerca russa di istituire un monopolio sulla regione.

In questo scenario, l’eccezione più rilevante è costituita dagli Stati Uniti, in quanto si pongono al di fuori della Convenzione sul Diritto del Mare. La scelta statunitense di non ratificare la UNCLOS deriva dalla volontà di ribadire il valore assoluto ed inderogabile del principio della libera navigazione dei mari, evitando così scomode interferenze nella definizione delle rotte commerciali. I tentativi durante la presidenza Bush di discutere alla Camera il tema della ratifica della Convenzione sono stati vani, a causa dell’intransigenza del gruppo dei conservator, e delle riserve sul regime di controllo delle attività ad iniziativa statale. Le obiezioni statunitensi si sono concentrate prevalentemente sul ruolo dell’Autorità dei Fondi Marini e sul sistema di controlli internazionali posti alle attività economiche degli Stati. Dopo un decennio di negoziati internazionali volti ad emendare la sezione più critica della Convenzione,  gli Stati Uniti non hanno ancora intrapreso il processo di ratifica.

Tuttavia, a differenza di quanto frequentemente accade nella composizione delle controversie e nel contemperamento di interessi divergenti, la contesa artica fra Stati rivieraschi si sta svolgendo all’interno del diritto del mare, con la Commissione delle Nazioni Unite sui Limiti della Piattaforma continentale che ricopre un ruolo di fondamentale importanza nel processo di valutazione delle rivendicazioni sulle delimitazioni territoriali. Il diritto del mare sembra dunque aver ritrovato un rinnovato vigore, tanto da determinare uno svantaggio per coloro che non vi hanno ancora aderito. La mancata ratifica degli USA potrebbe dunque costituire un elemento di pregiudizio, in quanto solo gli Stati parte della UNCLOS potranno legittimare le proprie argomentazioni di fronte alla Commissione, nella quale non vi è alcun rappresentate americano. Sarebbe singolare se, nel prossimo futuro, tale intransigenza volta a preservare il diritto della libertà dei mari finisca per agevolare i diretti competitori.

 

Emanuela Sardellitti

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Emanuela Sardellitti

Sono laureata in Scienze Politiche, indirizzo politico internazionale, ho conseguito varie specializzazioni in tema diritto internazionale e diplomatico e gestione delle risorse energetiche presso la SIOI, l’UniversitĂ  degli Studi di Roma Tre e l’UNEP. Lavoro come policy advisor presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mi occupo di affari regolatori e politiche di natura ambientale. Sono parte delle delegazioni italiane per i negoziati sui cambiamenti climatici e le sostanze ozono lesive in ambito Nazioni Unite. Dal 2005, ho intrapreso varie collaborazioni con riviste come Equilibri, “Asia Times”,  Power and Interest News Report su temi legati alla sicurezza o con editoriali specialistici come Quotidiano Energia sulle dinamiche energetiche.

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